Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali
approvato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali
nella seduta del 14 ottobre 2016
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.23 del 15 dicembre 2016
Art. 1 Finalità
Il presente regolamento disciplina le attività e gli obblighi di Formazione Continua degli iscritti nell'Albo professionale, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Art. 2 Oggetto
Per Formazione Continua si intende ogni attività organizzata volta all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali.
Art. 3 Obiettivi formativi
La Formazione Continua è finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio professionale secondo la normativa vigente.
Art. 4 Obblighi formativi dell'Assistente Sociale
- L'Assistente Sociale iscritto all'Albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
- L'obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente regolamento.
- La violazione dell'obbligo di Formazione Continua costituisce illecito disciplinare.
Art. 5 Modalità di adempimento dell'obbligo
- Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi, a partire dal primo gennaio 2014, e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
- L'anno formativo coincide con quello solare. L'obbligo di Formazione Continua decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo.
- L'unità di misura della Formazione Continua è il credito formativo. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento.
- Ogni iscritto deve conseguire nel triennio minimo n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia, curando la continuità del proprio percorso formativo.
- Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di Formazione Continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in conformità al principio di cui all'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e all'art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
- La valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene al termine del triennio.
Art.6 Istituzione del registro dei soggetti autorizzati
- In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio nazionale rilascia a persone fisiche, associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di Formazione Continua.
- L'autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata del Consiglio nazionale, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa.
- Ai fini dell'autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante come da normativa.
- È istituito presso il Consiglio nazionale il registro dei soggetti autorizzati.
- Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale che ne assicura il periodico aggiornamento.
Art. 7 Requisiti per l'iscrizione nel registro
- L'autorizzazione avviene sulla base dei requisiti minimi individuati dal presente regolamento e nel rispetto delle modalità applicative che saranno dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.
- Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro persone fisiche, enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società commerciali e altre persone giuridiche.
- Ai fini dell'autorizzazione i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo degli Assistenti Sociali;
- comprovata competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testimoniata dallo svolgimento di attività formativa in via continuativa da almeno tre anni;
- docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato;
- gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti non devono avere riportato condanne penali definitive.
- I soggetti autorizzati assicurano l'utilizzo di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative destinate agli Assistenti sociali e di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e accessibilità dei locali ove si tengono i corsi di formazione. Sono inoltre tenuti a richiedere l'accreditamento degli eventi da loro organizzati, alla tenuta del registro dei partecipanti, e al rilascio dell'attestato di partecipazione, pena la decadenza dall'autorizzazione.
- Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di autorizzazione può presentare nuovamente l'istanza decorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
Art. 8 Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua
- Il Consiglio nazionale istituisce una Commissione consultiva per l'autorizzazione allo svolgimento della Formazione Continua ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale, composta da 7 membri, di cui quattro consiglieri nazionali e tre esperti.
- La Commissione consultiva coadiuva il Consiglio nazionale nell'esercizio delle funzioni relative alla Formazione Continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro.
- I componenti della Commissione consultiva hanno l'obbligo di astenersi dalle decisioni qualora sussista un conflitto d'interesse. Sussiste conflitto d'interesse qualora il membro della Commissione consultiva sia legato al soggetto da autorizzare da interesse di carattere personale e/o economico o sia coinvolto nella realizzazione di eventi formativi con il soggetto.
- Ogni Consiglio regionale dell'Ordine deve istituire una Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua che opera nel rispetto del presente regolamento.
Art. 9 Procedimento di autorizzazione dei soggetti formatori
- Il soggetto formatore che intende chiedere l'autorizzazione ai fini e per gli effetti del presente regolamento, presenta domanda compilando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
- La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell'art. 7 del presente regolamento e con le modalità applicative stabilite dal Consiglio nazionale, nonché da una relazione illustrativa del possesso dei suddetti requisiti e della qualità della Formazione Continua erogata oltre ad un piano formativo da svolgersi nel triennio di riferimento.
- La domanda è rivolta al Consiglio nazionale che determina l'ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente, a titolo di diritti di segreteria.
- La Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua svolge le attività istruttorie volte ad appurare il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento ed esprime parere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda.
- Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al comma precedente, invia la bozza di delibera al Ministro della Giustizia per il previsto parere vincolante. Ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con provvedimento motivato l'autorizzazione del soggetto formatore o il rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.
Art. 10 Durata e revoca dell'autorizzazione dei soggetti autorizzati
- L'autorizzazione ha durata massima triennale e, comunque, coincidente con il triennio formativo.
- I soggetti autorizzati che intendono mantenere l'autorizzazione devono presentare annualmente entro il 31 gennaio una relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente unitamente all'autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 7. La mancata presentazione della relazione e/o dell'autocertificazione, determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione.
- L'autorizzazione può essere revocata con delibera del Consiglio nazionale, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua, qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento o per inadempienze o scorrettezze compiute nel corso dello svolgimento degli eventi, anche segnalate dai Consigli regionali, secondo l'esclusiva ed insindacabile discrezionalità del Consiglio nazionale. La delibera di revoca è trasmessa per il parere vincolante al Ministero vigilante.
- I soggetti autorizzati, alla fine del triennio formativo, possono richiedere l'autorizzazione per il triennio successivo. A tal fine inviano una richiesta al Consiglio nazionale entro il 30 giugno dell'ultimo anno del triennio. In mancanza, l'autorizzazione vigente a svolgere l'attività di formazione rimane valida fino al termine del triennio autorizzato.
Art. 11 Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati
- I soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento inoltrano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare, esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.
- Il Consiglio nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all'estero, gli eventi di formazione a distanza, quelli organizzati da uno stesso soggetto che si replicano nell'arco di un anno in almeno due Regioni, nonché gli eventi organizzati da soggetti con i quali il Consiglio nazionale ha stipulato apposite convenzioni oltre a quelli delle proprie associazioni e Fondazioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua.
- Il Consiglio Nazionale delega ai Consigli regionali dell'Ordine l'attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza e non rientranti in quelli di cui al comma precedente. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della propria Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua, delibera i crediti assegnati.
- L'attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio regionale o al Consiglio Nazionale, secondo la rispettive competenze, domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi che intendono realizzare. La domanda deve essere corredata da documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. Il Consiglio nazionale, in conformità all'art. 17 del presente regolamento, con propria delibera definisce la documentazione e la modulistica necessaria alla valutazione delle domande di accreditamento, nonché i diritti di segreteria.
- Il Consiglio regionale o il Consiglio nazionale possono richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio nazionale o regionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
- Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Consiglio nazionale.
- In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.
- Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente Sociale interessato e corredata da adeguata documentazione. I termini e le modalità di presentazione verranno definiti in apposita delibera del Consiglio nazionale.
- L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.
Art. 12 Attività formative
- La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività.
- Costituisce assolvimento degli obblighi di Formazione Continua lo svolgimento delle seguenti attività formative:
- a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;
- b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;
- c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;
- d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;
- e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;
- f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non Assistenti sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali;
- g) Attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
- h) Attività di docenza universitaria;
- i) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
- l) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
- m) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
- n) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente Sociale.
- Le modalità applicative saranno dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.
Art. 13 Esoneri
- Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
- a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
- L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale. Ne consegue la proporzionale riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.
Art. 14 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo
- Premesso che il periodo di valutazione della Formazione Continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno le attività formative di cui all'art. 12 svolte nell'anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica.
- L'iscritto adempie agli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio nazionale.
- L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.
- Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all' 80%.
- La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio regionale di appartenenza dell'iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art.8 del DPR 137/2012.
Art. 15 Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine
- I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predispongono, approvano ed inviano al Consiglio nazionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento nazionale sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione consultiva di cui all'art. 8, ultimo comma, del presente regolamento, ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi. 2. I Consigli regionali dell'Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al Consiglio nazionale, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.
- I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della Formazione Continua regionale.
- I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.
- I Consigli regionali favoriscono la Formazione Continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.
- I Consigli regionali in collaborazione con proprie associazioni o fondazioni nonché organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.
- I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.
- Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
- Il Consiglio regionale svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale:
- a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della Formazione Continua degli Assistenti sociali, informando dell'obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai diversi soggetti istituzionali;
- b) elabora il Piano formativo nazionale sulla base dei Piani formativi regionali annuali trasmessi dai Consigli regionali a norma del precedente art.15, garantendo la qualità e l'uniformità dell'offerta formativa con l'approvazione dei Piani formativi regionali annuali;
- c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi che per il tramite delle proprie associazioni e fondazioni nonché in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;
- d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Uffici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di Assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la Formazione Continua agli iscritti nell'Albo;
- e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche);
- f) effettua il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento in materia di Formazione Continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l'acquisizione, aggregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i Consigli regionali, al fine di verificarne le condizioni di effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l'uniformità e l'efficacia;
- g) organizza una conferenza annuale, in materia di Formazione Continua, nella quale verranno considerati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini di valutare qualità ed efficacia dell'offerta formativa erogata sul territorio e l'eventuale revisione del presente regolamento;
- h) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- i) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l'attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- j) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli regionali laddove inadempienti.
Art. 17 Modalità d'attuazione
- In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio nazionale emana linee d'indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità d'attuazione e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla Formazione Continua.
Art. 18 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie
- Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e nel sito ufficiale del Consiglio nazionale, ed entra in vigore il 1° Gennaio 2017.
- Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
- I soggetti autorizzati nel corso del primo triennio (2014- 2016), nei tre mesi precedenti la scadenza, devono presentare nuova richiesta di autorizzazione, secondo quanto previsto all'art. 9. Nelle more del rinnovo i soggetti rimangono autorizzati fino all'esito della nuova richiesta. Gli stessi devono comunque rispettare le modalità applicative che saranno dettate dal Consiglio nazionale per assicurare uniformità sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.